Per farla finita col prestito dislocato

Forse vi sarà capitato, spulciando un OPAC (che è una maniera criptica di dire un catalogo navigabile online) alla ricerca di audiovisivi, di imbattervi in diciture del tipo “disponibile al prestito da novembre 2024”.
Certo film, musica e videogiochi sono ormai distribuiti disponibili dalle piattaforme di streaming ma non tutti e, certamente, non all’insegna di una cultura della gratuità. Dovrebbe bastare questo a comprendere che non si tratta (più) di una misura adeguata a tutelare cinema o sale d’altro tipo, né si è trattato in passato di una misura adeguata a salvare dall’estinzione piccoli e grandi blockbuster. Per rintracciare le origini del prestito dislocato, che non si riscontra nel caso dei libri, dobbiamo portare le lancette indietro di ben 83 anni.

Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a. gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b. i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

Legge 633/1941, art. 69 (fonte)

In ambito USA la tutela del diritto d’autore aveva durata iniziale di 27 anni, poi prolungata di altri 30, portata a 75 e dal 1998 a 95 anni legge Sonny Bono Copyright Term Extension Act (CTEA). In Italia e oggi in ambito comunitario la legge del 1941 è stata aggiornata come segue:

L’art. 69 l.d.a. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e, successivamente, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Avv. Giovanni d’Ammassa su Dirittodautore.it

In sintesi è possibile acquistare non appena commercializzati dvd, giochi per consolle e cd, ma non è possibile ammetterli al prestito nei 18 mesi successivi, che diventano 24 mesi in assenza di distribuzione. Quali sono dunque i limiti e le contraddizioni di questa politica di perimetrazione del diritto d’autore nella cornice della promozione culturale, che a un tempo è una limitazione al prestito bibliotecario?

  1. Fa gli interessi delle piattaforme che ottengono i film in tempi più rapidi della televisione e certamente delle biblioteche, in un’epoca in cui non esistono le seconde e terze visioni in sala
  2. Si sprecano risorse nella misura in cui i videogiochi (specialmente in riferimento a una fruizione sociale e di gruppo) hanno un’obsolescenza troppo rapida a fronte di un prezzo d’acquisto ancora piuttosto alto
  3. Disincentivando il prestito dei film nel momento in cui sono reperibili su altri canali, disincentiva il ricorso all’intero servizio di prestito dvd, la cui abitudine all’uso aprirebbe invece le porte a collezioni non altrimenti reperibili
  4. Abitua alla fruzione dei soli prodotti reperibili sulle piattaforme che, in regime di oligopolio, non incentivano certo i prodotti di nicchia, la promozione dei mercati locali, le autoproduzioni.
  5. Produce contraddizioni ed enigmi dall’interpretazione non banale. Ad es. l’estensione del gap temporale dei 18 mesi dal primo giorno di uscita nelle sale quando DVD contiene “contenuti aggiuntivi” non core né interni alla pellicola d’interesse, o i 18 mesi intercorsi dalla rimasterizzazione in studio di un live di parecchi anni fa.

Gli asset della biblioteca pubblica, che da qualche anno a questa parte già risarcisce generosamente la SIAE in ottemperanza al diritto d’autore, non dovrebbero essere squalificati e contenuti in omaggio a un retaggio del Regno d’Italia.

Per una stessa cosa ci sono due padroni.
Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l’altra l’uso. Diciamo i libri di Cicerone: quelli stessi libri che il libraio Doro li definisce suoi: ed è vera sia l’una che l’altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore, il secondo come compratore: e ben a ragione si dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo.

Seneca, De Benefici

Il prestito dislocato è un problema per le biblioteche di pubblica lettura per tutti i motivi sopra citati, ma pone prima di ogni altra analisi un problema di conflittualità (presunta!) tra mercato e prestito, quando sappiamo bene come lo stimolo alla lettura, alla fruizione, all’accessibilità delle risorse, sia il primo viatico dell’abitudine al consumo culturale.

Questo lunedì ho pensato di proporvi un tema che dovrebbe (potrebbe?) essere patrimonio dei gruppi e delle associazioni bibliotecarie e che invece pare non interessare nessun*, letteralmente pare non esistere nel dibattito cultural-editoriale. O forse sono io che non trovo quel che di interessante sta già girando sul tema, nel qual caso sarei curioso di saperne di più.