Opere orfane e dove trovarle

Si definiscono orfane le opere (a stampa, audiovisive, digitali) di cui non è possibile individuare e rintracciare le persone titolari di diritti d’autore, che pure si presume siano ancora esistenti. Spesso si tratta di opere creative anonime, pseudonime, informali o collaborative che non ricadono ancora nel pubblico dominio ma la cui autorialità non è nota.

In Italia le indicazioni in materia della direttiva UE 28/2012 sono state recepite, in aggiornamento alla Legge sul diritto d’autore, con D.Lgs 163/2014. Le organizzazioni che possono utilizzare un’opera orfana (organizzazioni beneficiarie) sono: le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico; gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico. L’eccezione si concretizza nella facoltà di riproduzione di opere contenute nelle collezioni delle organizzazioni beneficiarie ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro e di messa a disposizione del pubblico.

La Direzione Generale biblioteche e istituti culturali, autorità nazionale competente in materia, ha attivato il sito web dedicato alle “eccezioni al diritto d’autore” dove trovare le informazioni necessarie alle categorie interessate, le linee guida e il manuale utente per individuare un’opera orfana e rivendicarne i diritti, in collegamento col database europeo dell’EUIPO

Direzione generale biblioteche e istituti culturali

Nel momento in cui scrivo il portale opere orfane nel sito web del Ministero, linkato nella citazione qui sopra, risulta offline.

Solo in seguito ad una procedura di ricerca diligente e documentata dei titolari dei diritti l’opera è dichiarata orfana e registrata nella Banca dati europa Euipo da cui può comunque essere espunta in un secondo momento o essere rivendicata in vista di un equo compenso. Tutto facile dunque? Assolutamente no, intanto per approfondire si può partire da questo repertorio fornito da AIB o dal riferimento diretto alla legge, in linea generale le opere orfane non consentono liberatorie o autorizzazioni preventive e soprattutto non sono normate nella maggioranza dei Paesi.

Il progetto Europeana ha avuto lo scopo di digitalizzare e rendere disponibili su Internet libri, film, fotografie, manoscritti, mappe, discorsi e la musica: si ritiene verosimile un numero di circa 2,5 miliardi di libri e periodici relegati nelle biblioteche europee e milioni di ore di film e video in archivi di audio-video-diffusione. […] Con la tecnologia di Arrow si determina se un’opera è di pubblico dominio o se protetta da diritto d’autore o tutelata in qualche misura.

Opea orfana, su Wikipedia

Eppure le cose negli ultimi anni sono cambiate, lo segnalano gli inciampi di Google books a livello internazionale e il cambio di rotta di SIAE sulla riscossione non ripartita dei proventi da opere orfane. Da approfondire un domani l’argomento delle opere semi-orfane e delle cugine alla lontana: le opere fuori commercio.


Immagine di copertina di Jon Tyson su Unsplash


Pubblicato

in

da

Altre cose

che faccio

Qualche iniziativa, libri e articoli, vecchi podcast, cose così.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *