Il Fondo per il diritto di prestito pubblico (DPP) nasce del 2006 in recepimento della normativa comunitaria in tema di diritto d’autore e remunerazione forfettaria delle opere tutelate disponibili al prestito in ambito bibliotecario. La normativa ha affidato alla SIAE il compito di ripartire questo Fondo (previa provvigione) tra gli aventi diritto. Anche sulla base di un’indagine statistica, di venti anni fa, il DM attuale (8 agosto 2024) conferma la seguente ripartizione:
- 83% opere a stampa e audiolibri (50% autori e 50% editori)
- 5% fonogrammi (30% autori e 30% editori; 20% produttori e 20% artisti interpreti ed esecutori)
- 12% videogrammi (30% autori e 30% editori, 20% produttori originali di opere audiovisive e 20% artisti interpreti ed esecutori)
In Italia, dove il Fondo è stato istituito nel 2006, la remunerazione non è assegnata ai singoli titolari dei diritti, ma alle associazioni maggiormente rappresentative per ciascun ambito, che dovranno impiegare la quota a vantaggio di tutta la categoria attraverso progetti di interesse generale senza fini di lucro, ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2024, n. 260.
AutoridImmagini
Se ti sei già pers* ti consiglio di ricominciare dal brano Non pago di leggere: venti anni dopo, pubblicato qui su BibliotecAria circa 400 giorni fa, per una mini prospettiva storica sull’argomento.
La procedura 2026 è ancora in corso ma per capirci qualcosina di più possiamo dare una scorsa ai soggetti assegnatari per l’anno 2025:
- Categoria editori di opere a stampa: Associazione italiana editori (AIE);
- Categoria autori di opere a stampa: Federazione CALIBRO;
- Categoria produttori di videogrammi: Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche (ANICA);
- Categoria autori di videogrammi: Federazione AUT-AUTORI;
- Categoria editori di fonogrammi: Federazione Editori musicali (FEM);
- Categoria artisti, interpreti ed esecutori di videogrammi e di fonogrammi: NUOVO IMAIE;
- Categoria editori di videogrammi: UNIVIDEO.
Calibro, apriamo qui un focus sulla sola categoria delle opere a stampa, nasce nel 2024 dall’unione di Autori di Immagini (AI), Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi (ICWA), StradeLab (legata alla Sezione Traduttori Editoriali SLC CGIL) e più di recente Mestieri del Fumetto (MeFu), quale associazione di associazioni. Nel mezzo alcune fonti riportano anche il Sindacato Nazionale Scrittori (SNS), che altre volte non viene citato. Questa confederazione si presenta alla Fiera di Bologna 2025 ed è stata presto riconosciuta dal Ministero come associazione di categoria maggiormente rappresentativa di autrici e autori del libro, in conseguenza ottiene a distanza di una manciata di mesi già nello stesso 2025 l’assegnazione della quota del Fondo per il DPP.
Tornando sulle aree tematiche, sono dettagliate all’art. 4 del presente DM:
- I progetti senza fini di lucro realizzabili con le risorse del Fondo devono essere attinenti alle seguenti aree tematiche:
a) promozione e sostegno di autori, traduttori, artisti, interpreti ed esecutori;
b) iniziative volte alla promozione di attività a favore della conoscenza del diritto d’autore e al rispetto della legalità;
c) sostegno a biblioteche e mediateche pubbliche;
d) attività a sostegno della lettura, dell’audiovisivo, del cinema e della musica;
e) attività di studio, indagine, ricerca, sviluppo e innovazione sui prodotti culturali rilevanti ai fini della ripartizione del fondo. - Le suddette aree sono enunciate a mero titolo esemplificativo ed eventuali ulteriori aree non previste tra quelle indicate potranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall’Amministrazione.
- Nell’ambito delle aree tematiche di cui ai commi 1 e 2, sono ammesse al finanziamento mediante le risorse del Fondo le spese per le seguenti attività:
a) manifestazioni in biblioteche, scuole, comunità quali presentazione di libri, conferenze, eventi tematici, proiezioni di film, lezioni, ascolto di brani musicali anche attraverso iniziative multi disciplinari a favore di scolaresche o rivolte a fasce sociali deboli in ambiti particolarmente disagiati;
b) organizzazioni di mostre di settore, nazionali e internazionali;
c) acquisto di pubblicazioni per le biblioteche o mediateche pubbliche;
d) compartecipazione a progetti di altri soggetti, pubblici o privati con le medesime finalità sempre per le tipologie di spese ammissibili di cui al successivo articolo 6;
e) concorsi, premi, borse di studio, tirocini o altre iniziative intraprese secondo procedure trasparenti e debitamente pubblicizzate volte a incentivare la creatività;
f) attività di sensibilizzazione in materia di lotta alla pirateria e alla contraffazione;
g) ricerche sui mercati e sui consumi culturali e sul diritto d’autore;
Il Ministro della cultura
6
h) attività di promozione e divulgazione nelle medesime aree di cui alla lettera g). - Eventuali altre tipologie di attività non previste tra quelle elencate al precedente comma 3 possono essere preventivamente concordate con l’Amministrazione.
I modelli esistenti di DPP scaturiscono da normativa nazionale, da una legge sul diritto d’autore che espliciti l’esistenza di un’autorizzazione autoriale al prestito, da una legge per il sostegno all’editoria o alla cultura nazionale. L’armonizzazione della disciplina del diritto d’autore a livello comunitario ha confermato anche un suo fattore limitante nel Prestito dislocato, di cui pure c’è stata occasione di occuparci qui su BibliotecAria, oltre che un’esclusione per le biblioteche universitarie e scolastiche.
La maggioranza dei sistemi di DPP si trova in Europa e, per gli Stati membri della UE, il DPP è un obbligo legale sin dall’adozione della Direttiva del 1992 relativa al diritto di prestito.
Dalla Guida introduttiva al DPP
I paesi che desiderano far parte della UE devono perciò introdurre dei sistemi di DPP per conformarsi all’adesione. La Direttiva offre una certa flessibilità per quanto riguarda il metodo di calcolo del diritto, i tipi di biblioteche, gli aventi diritto ammessi al compenso e i tipi di opere da includere.
Ma per i paesi con sistemi di DPP di più lunga data, come la Danimarca (1946), la Norvegia (1947), la Svezia (1956), il Regno Unito (1979) ed il Canada (1986), il DPP è stato un diritto conquistato dagli autori con i propri sforzi e solo dopo anni di attività di lobbying.
Eppure il DPP non è assolutamente così diffuso come si potrebbe pensare: il portale dell’International PLR Network (Rete internazionale del DPP con sede a Ginevra) riporta la sua diffusione in soli 35 paesi nell’intero globo per lo più concentrati in Europa, cui si aggiungono Australia, Georgia, Israele e Canada.
Da oltre trent’anni è attivo un movimento d’opinione contrario all’implementazione del DPP nelle biblioteche di pubblica lettura e specialmente al rischio che la remunerazione in carico a settori fragili e scevri da economie di ritorno (quali le biblioteche) possano accompagnare forme di pagamento del servizio o di altre prestazioni pubbliche. Oltre questa postura, che da autore condivido, in che modo questa politica remunera autrici e autori di un presunto diritto leso dal prestito a titolo gratuito? Parliamo di qualche milione di euro che viene prima eroso da SIAE, poi annualmente ripartito in tanti rivoli, quindi assegnato (nel caso dei libri e dell’anno 2025) a un’associazione di associazioni nata poco tempo fa e che sul suo sito web riporta in tutto due notizie: la Fondazione, l’assegnazione del Fondo stesso senza alcun dettaglio ulteriore di politiche, progetti o attività orientate a offrire un ristoro che, se non direttamente, dovrebbe comunque giungere per mezzo di un’iniziativa di questo Calibro.


Lascia un commento